Statuto del Centro Studi dell’Isola d’Ischia

All. “A” dell’Atto per notaio Bocciero S. P. Rep. N. 39350, Racc. n. 19330 del 15/06/2023. Reg.to a Napoli il 22/06/2023 n. 24976/1T.

Art. 1 – Costituzione, Denominazione, Sede, Durata

  1. Il “Centro Studi Isola d’Ischia”, fondato nell’anno 1944 con la denominazione “Centro di Studi su l’Isola d’Ischia”, registrato in Napoli con atto pubblico del 26 gennaio 1947 ed eretto in Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 ottobre 1950, n. 1230, è un’Associazione iscritta con decreto n. 858 del 15/11/2012 al n. 154 del Registro Regionale Campano delle APS.
  2. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo Settore” ) e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, questa Associazione – che con Atto per Notaio Arturo A. P. (rep. 63894. Race. n.14565 del 14/3/2011, reg.to a Ischia il 6/4/2011, n. 473/1v) ha ritoccato la propria denominazione in “Centro Studi Isola d’Ischia” – con acronimo CSII modifica il proprio Statuto, adeguandolo alle norme vigenti.
  3. L’Associazione “Centro Studi Isola d’Ischia”, di seguito indicata anche come “Associazione”, è dotata di personalità giuridica, non ha finalità di lucro, ed è composta da cittadini volontariamente associati che intendono perseguire scopi e finalità di seguito indicati.
  4. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Ischia, presso la Biblioteca Antoniana, alle Rampe Sant’Antonio, n. 5. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Ischia non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
  5. Essa opera nel territorio delia provincia di Napoli.
  6. L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “associazione di promozione sociale”

  1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Centro Studi Isola d’Ischia APS” oppure “Centro Studi Isola d’Ischia – Associazione di promozione sociale”.
  2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione “associazione di promozione sociale”
    o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
  3. Fino all’istituzione dei Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l’acronimo APS o l’indicazione “associazione di promozione sociale” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art. 3 – Scopi

  1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
  2. L’Associazione ha carattere scientifico e culturale e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
  3. Essa opera nel/i seguente/i settore/i:
    1. Ricerca letteraria, scientifica, filosofica, artistica, economica, riferita in particolare all’isola d’Ischia e alle altre isole minori;
    2. Intervento di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, del territorio e del paesaggio dell’isola d’Ischia;
    3. Promozione della cultura e della legalità;
    4. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.
  4. L’Associazione, che si richiama ai valori costituzionali della tutela dei diritti umani e della dignità dell’individuo, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività ordinate al progresso della conoscenza, e segnatamente del territorio dell’isola d’Ischia. In particolare si pone le seguenti finalità:
    1. promuovere e coordinare studi ed attività nei campi delle arti, delle lettere, delle scienze che isole minori;
    2. interessarsi della tutela . promozione, valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, (sostituita dal D. Lgs.29 ottobre 1999, n. 490 lesto unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352; in G.U. n. 302 del 27 dicembre 1999, s.o. n. 229) ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 30 settembre 1963, n. 1409;
    3. interessarsi delia tutela, valorizzazione e vigilanza della natura e dell’ambiente delle isole, ivi compreso il mare circostante;
    • di curare e pubblicare gli atti della vita culturale dell’Associazione.

In sintesi l’Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all’Art. 5, comma 1 CTS, lettere d.f.h.j; e può svolgere attività ulteriori rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale, secondo i criteri e i limiti prescritti dal CTS. art.6. comma 1.

Art. 4 – Attività

  1. Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
    1. comunicazione, attraverso relazioni, conferenze, proiezioni o interventi di vario genere, dei risultati di ricerche e studi, effettuati dai soci o da eminenti personalità, che abbiano attinenza principalmente con la realtà socio-culturale isolana;
    2. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all’attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso, rispetto allo svolgimento di tali attività.
    3. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
    4. pubblicazione in volume degli atti sociali;
    5. interazioni con altre realtà culturali presenti sul territorio;
    6. svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Titolo II – Norme sul rapporto associativo

Art. 5 – Norme sull’ordinamento interno

  1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
  2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

Art. 6 – Soci

  1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano coliaborare al loro raggiungimento.
  1. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
  2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
  3. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 7 – Procedura di ammissione

  1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisalo che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
  2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
  3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione e conseguentemente egli sarà iscritto nel libro degli associati.
  4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’ interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in inerito all’appello presentato. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
  5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Art. 8 – Categorie dei Soci

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

A) Soci collaboratori.

Sono le persone intellettuali, i professionisti, gli artisti che hanno studiato, con rigoroso me­todo scientifico o con nobile sensibilità artistica, i luoghi di interesse sociale, e ne hanno illustrato le genti, le cose, i fenomeni con la produzione di opere del sapere o dell’arte.

B) Soci aderenti.

Sono le persone, che non avendo la possibilità di partecipare attivamente agli studi del Centro intendono tuttavia seguirne ed incoraggiarne la attua­zione dei fini sociali.

C) Soci benemeriti.

Sono le persone di eminente grado negli studi, nelle arti, nella vita pubblica, alle quali il Centro riconosce un merito speciale per l’eccezionale e cospicuo concorso dato nell’attuazione degli scopi sociali.

D) Soci onorari.

Sono le persone di eminente grado negli studi, nelle arti, nella vita pubblica, che hanno di­mostrato di interessarsi alle attività del Centro.

Art. 9 – Diritti e doveri dei Soci

  1. Gli associati hanno il diritto di:
    1. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
    2. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
    3. esaminare i libri sociali. Ai fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quaie provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi all’effettuazione dell’ultima seduta del detto Consiglio. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio direttivo.
  1. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dagli artt.16 e 17 del presente
    Statuto.
  2. Gli associati hanno il dovere di:
    1. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
    2. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
    3. versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo. Tale obbligo spetta ai soci collaboratori e aderenti. I soci benemeriti ed onorari sono esonerati dal versamento della quota associativa. Il mancato pagamento della quota sociale fa perdere il diritto di partecipare alle assemblee sociali e ad ogni altra attività dell’Associazione.
  3. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 10 – Cause di cessazione del rapporto associativo

  1. La qualità di socio si perde per:
    1. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
    2. mancato pagamento della quota associativa, da parte dei soci per cui è prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio di Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi deli’art.7 del presente Statuto.
  1. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:
    1. comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione:
    2. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
    3. aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;
  2. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dai Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso rassodato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo e a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all’appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all’ordine del giorno. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, ai lini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
  3. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Titolo III – Norme sul volontariato

Art. 11 – Dei volontari e dell’attività di volontariato

  1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che. per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
  3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
  4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Dei volontari e delle persone retribuite

  1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
  2. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
  3. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini delio svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) dei numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV – Organi sociali

Art. 13 – Organi dell’Associazione

  1. 1 . Sono organi dell’Associazione:
    1. l’Assemblea dei soci;
    2. il Consiglio Direttivo;
    3. il Presidente;
    4. Porgano di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui alfart.30 del Codice del Terzo settore;
    5. Porgano di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui alPart. 31 del Codice del Terzo settore.
  1. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 14 – L’Assemblea degli soci: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale, ove dovuta.
  2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
  3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera dei Consiglio Direttivo, almeno una volta Panno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:
    1. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
    2. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1 /5 (un quinto) degli associati. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di
      controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.
  4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine dei giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 1 (una) ora dopo la prima convocazione.
  5. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
  6. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
  7. L’Assemblea è presieduta dai Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
  8. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato, il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.

Art. 15 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

  1. È compito dell’Assemblea ordinaria:
    1. approvare il bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
    2. approvare il programma annuale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
    3. approvare il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
    4. determinare i! numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
    5. eleggere e revocare il Presidente dell’Associazione;
    6. eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, qualora siverifichino le condizioni di cui all’art. 30 dei Codice del Terzo settore;
    7. eleggere e revocare l’organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo settore;
    8. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
    9. approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti eventualmente predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
    10. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
    11. deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto ai suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
    12. nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, i soci benemeriti ed onorari;
    13. deliberare sulla costituzione di sezioni speciali.
  2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita quale che sia il numero degli associati presenti.
  3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
  4. In caso di mancata approvazione dei bilanci, si procederà, entro un mese, al rinnovo di tutte le cariche. Gli organi decaduti resteranno in carica per l‘ordinaria amministrazione.

Art. 16 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

  1. È compito dell’Assemblea straordinaria:
    1. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
    2. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
  2. Per le modifiche statutarie, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza
    di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

Art. 17 – L’Assemblea degli associati: regole di voto

  1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
  2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale, se dovuta. 1 soci che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nei libro degli soci possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
  3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al socio minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza del socio minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. 1 soci minorenni non sono
    computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
  4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 3/ 3 0 (tre decimi) dei presenti. Per reiezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio
    segreto.

Art. 18 – Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

  1. li Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea dei soci in regola con il versamento della quota associativa, qualora dovuta, ed è composto dal Presidente dell’Associazione e da 4 (quattro) consiglieri, tra i quali dallo stesso Consiglio Direttivo saranno scelti il Vice-presidente e il Segretario dell’Associazione.
  2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
  3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza dei mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per reiezione de! nuovo Consiglio Direttivo e delle altre cariche.

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione (e, quindi, dello stesso Consiglio) ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dall’Organo di Revisione o da almeno 2 (due) Consiglieri.
  1. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
  2. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
  3. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
  4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
  5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presemi. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. ammessa la delega ad altro Consigliere.
  6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
  7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.

Art. 20 – Competenze del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è investilo dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
    1. redigere il bilancio d’esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    2. redigere l’eventuale programma annuale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    3. redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    4. nominare il Vicepresidente e il Segretario dell’Associazione;
    5. decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
    6. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    7. decidere la quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
    8. deliberare la convocazione dell’Assemblea;
    9. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
    10. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
    11. curare la tenuta dei libri sociali del1’Associazione;
    12. deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
    13. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
    14. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione;
    15. proporre all’Assemblea le modifiche allo Statuto e all’eventuale Regolamento per l’approvazione;
    16. deliberare l’affiliazione a federazioni o gruppi locali, regionali, nazionale e internazionali.
  2. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune delle sue funzioni a uno o più dei suoi componenti o a soci volontari che prestano la loro opera gratuitamente, determinandone le attribuzioni e la durata.
  3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 21 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

  1. La carica di Consigliere si perde per:
    1. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
    2. revoca da parte dell’Assemblea ordinaria;
    3. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.18, c. 2. del presente Statuto;
    4. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 10 del presente Statuto.
  1. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nei precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo. I Consiglieri cosi subentrati rimangono in carica fino
    alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione per integrare il/i Consigliere/i mancante/i.
    I Consiglieri cosi subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell’Assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.
  2. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o. in subordine il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalia cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

Art. 22 – Il Presidente: poteri e durata in carica

  1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
  2. Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea tra i propri associati.
  3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea per l’elezione dei nuovo Presidente.
  4. li Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
    1. firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
    2. curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
    3. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
    4. convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
  5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 23 – Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

  1. La carica di Presidente si perde per:
    1. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta ai Consiglio Direttivo;
    2. revoca da parte dell’Assemblea ordinaria;
    3. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui alFart. 16, c. 2, del presente Statuto;
    4. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 9 del presente Statuto.
  2. Qualora il Presidente cessi dall’incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine
    di procedere all’elezione dei nuovo Presidente.

Art. 24 – L’organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

  1. L’organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397, comma del Codice civile.
  2. L’organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
  3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
  4. Delle proprie riunioni l ‘organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
  5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
  6. I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione né avere legami di parentela con gli amministratori in carica.

Art.25 – Competenze dell’organo di controllo

  1. È compito dell’organo di controllo:
    1. vigilare sull’osservanza della legge e delio Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
    2. vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
    3. esercitare il controllo contabile;
    4. esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
    5. attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
    6. partecipare alle riunioni dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
  1. Nei casi previsti dall’art. 31, c.L del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
  2. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai lini dell’espletamento del proprio mandato.
    Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delie operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 26 – L’organo di revisione

  1. L’organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell’organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
  2. L’organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
  3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
  4. L’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
  5. Delle proprie riunioni l’organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delie deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
  6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di revisione decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alia sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
  7. I membri dell’organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’ Associazione, né essere parenti o affini degli amministratori in carica.

Art. 27 – Responsabilità degli organi sociali

  1. Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.
  2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 28 – Direzione scientifica

Per la direzione scientifica il Presidente è assistito da un comitato tecnico composto da tre esperti, scelti tra i soci collaboratori. Il Comitato può essere temporaneamente all’Associazione, di riconosciuta competenza scientifica nella materia da trattare.

Titolo V – I libri sociali

Art. 29 – Libri sociali e registri

  1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
    1. il libro degli associati;
    2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
    3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
  2. L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
  3. L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
  4. L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI – Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 30 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

  1. Il patrimonio dell’Associazione, gestito dai Consiglio Direttivo è costituito:
    1. dai Fondo di dotazione che ammonta ad Euro 15.000 (quindicimila);
    2. da materiali culturali di varia natura, riviste scientifiche, storiche e d’arte, fondi librari;
    3. da depositi bancari;
    4. da altre rendite di vario genere come indicato al successivo art. 31.
  2. Il Patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del
    rapporto associativo.

Art. 31 – Risorse economiche

  1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delie proprie attività da:
    1. quote associative;
    2. contributi pubblici e privati;
    3. donazioni e lasciti testamentari;
    4. rendite patrimoniali;
    5. attività di raccolta fondi;
    6. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
    7. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
    8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 32 – Bilancio di esercizio

  1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
  2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione de! bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma comunque in tempo
    utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
  3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione; oppure sarà inviato per posta elettronica all’indirizzo di ogni socio.

Titolo VII – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 33 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 ( tre quarti) dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.
  2. L’Assemblea che delibera io scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1 , del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o. in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII – Disposizioni finali

Art. 34 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Art. 35 – Regolamento

Qualora il presente Statuto dovesse rivelarsi carente in qualche sua parte e non rispondere puntualmente alle esigenze della vita associativa, sarà predisposto un apposito Regolamento da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 36 – Abrogazione

Con l’approvazione del presente Statuto è abrogato lo Statuto di cui all’atto pubblico per Notaio A. P. Arturo, Rep. N. 63894, racc. n. 14565 del 14/03/2011. Reg.to a Ischia (NA) il 06/04/2011, n.473/lv.


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